Termini e Condizioni

Condizioni Generali di Vendita della BASF Schweiz AG

1. Ambito di validità

1.1

Tutte le forniture ed i servizi connessi die BASF Schweiz AG (diseguito “BASF”) vengono effettuati esclusivamente in base aqueste Condizioni Generali di Vendita.

1.2

Si respinge quindi ogni riferimento dell’Acquirente alle sueCondizioni generali. Queste Condizioni Generali di Venditadovranno essere applicate anche per tutte le transazioni future.Ogni difformità rispetto a queste Condizioni Generali di Vendita sarà soggetta all’espressa accettazione scritta di BASF.

2. Offerta ed accettazione

Tutte le offerte di BASF sono non vincolanti e senza obbligazioni esono da intendersi come invito fatto all’Acquirente a presentare alVenditore un’offerta d’acquisto vincolante. Il contratto si perfezionacon l’ordine dell’Acquirente (offerta) e l’accettazione di BASF. Sequest’ultima fosse diversa dall’ordine, essa dovrà essereconsiderata quale nuova offerta non vincolante di BASF.

3. Qualità del prodotto, campioni e modelli, garanzie

3.1

La qualità della merce è esclusivamente determinata dalle specifiche del prodotto di BASF. Sono esclusi requisiti soggettivi ulterioririspetto alle specifiche di prodotto concordate e requisiti oggettivi.

Gli impieghi individuati sulla base del Regolamento Europeo sullaregistrazione delle sostanze chimiche (REACH) specifici per lamerce non dovranno rappresentare nè un accordo sullacorrispondente qualità contrattuale delle merci né l’uso prestabiltoper questo contratto.

3.2

Le caratteristiche di campioni e modelli sono vincolanti solo se sonostate espressamente concordati quali elementi per definire la qualitàdella merce.

3.3

Se non diversamente concordato, accessori ed istruzioni non sonosoggetti alle obbligazioni contrattuali. Le istruzioni di BASF hanno natura meramente informativa e non valgono come accordo sucaratteristiche specifiche dei beni o sulla loro idoneità per un usospecifico in base al contratto.

3.4

Le indicazioni relative alle caratteristiche e alla durata ed ogni altrodato sono da considerarsi quali garanzie solo se ciò sia statoconcordato e se siano state esplicitamente definite come tali.

4. Consulenza

Qualsiasi consulenza offerta da BASF è resa sulla base delleproprie migliori conoscenze. Qualsiasi consulenza ed informazionerelativa all’idoneità e all’uso della merce non esonera l’Acquirentedall’obbligo di eseguire controlli ed esami propri; esse noncostituiscono accordo sulle proprietà o su specifiche idoneità diutilizzo dei beni stabilite nel contratto.

5. Prezzi

5.1

Tutti i prezzi sono franco fabbrica per unità più l'IVA applicabile e latassa VOC, se non diversamente indicato o concordato.

5.2

Se i prezzi del prodotto da fornire o le condizioni di pagamento diBASF venissero generalmente modificate tra la data dellastipulazione del contratto e la consegna, BASF sarà autorizzata adapplicare il prezzo o le condizioni di pagamento vigenti alla datadella consegna. In caso di aumento del prezzo, l’Acquirente avràdiritto di recedere dal contratto informando BASF entro 14 giornidalla notifica dell’avvenuto aumento del prezzo.

5.3

Le consegne che devono essere effettuate immediatamentesaranno valutate come espresse e addebitate separatamente.

5.4

In caso di difficoltà di accesso, scarico e/o tempi di attesa, la spesa supplementare sarà addebitata.

6. Luogo di esecuzione, consegne

6.1

Il luogo di adempimento per le consegne è presso la sede di BASF,salvo diversa offerta. Il luogo di esecuzione dei pagamenti è la sede di BASF.

6.2

BASF è autorizzata a effettuare e fatturare consegne parziali, acondizione che la consegna parziale sia utilizzabile per ilcommittente nell'ambito dello scopo previsto dal contratto, che siagarantita la consegna della restante merce ordinata e che ilcommittente non debba sostenere spese o costi aggiuntivisignificativi (a meno che BASF non si assuma tali costi).

6.3

Le scadenze e le date delle consegne e delle prestazioni promesseda BASF sono sempre approssimative e soggette a modifiche, ameno che non sia stato espressamente promesso o concordato untermine o una data fissa.

7. Danni di trasporto

I reclami relativi ai danni di trasporto devono essereimmediatamente denunciati dall’Acquirente all’impresa di trasporto inoltrandone una copia a BASF entro gli specifici termini previstinel contratto di trasporto.

8. Osservanza di disposizioni legali

Purché non sia specificatamente concordato in modo diverso,l’Acquirente è responsabile dell’osservanza di tutte le norme eregolamenti relativi all’importazione, al trasporto, allo stoccaggio eall’uso delle merci. Questo include lo svolgimento periodico ecompiuto di tutte le formazioni necessarie rispetto alla gestione edall’uso dei beni (in particolare, ma non solo, di quelle formazionirichieste dal Regolamento Europeo sulla registrazione dellesostanze chimiche (REACH)).

9. Pagamento

9.1

Le fatture sono pagabili al netto entro 30 giorni, se nondiversamente concordato per iscritto. Il mancato pagamento delprezzo di acquisto alla scadenza costituisce una violazionemateriale degli obblighi contrattuali.

9.2

In caso di mancato pagamento, l’Acquirente diventaautomaticamente moroso senza necessità di ulterioreammonimento e gli sarà addebitato un interesse di mora del 1%per ogni mese di ritardo.

10. Diritti dell’acquirente in caso di difetti della merce

10.1

L’Acquirente deve immediatamente ispezionare le merci perrilevare eventuali difetti alla consegna. I difetti della merce rilevabili nel corso di normali ispezioni, dovranno essere comunicati a BASF senza ritardo ma almeno entro quattro settimane dal ricevimento della merce; altri difetti dovranno essere comunicati senza ritardoma almeno entro quattro settimane dalla scoperta. Lacomunicazione deve essere effettuata in forma scritta e dovràdescrivere dettagliatamente la tipologia e l’entità dei difetti.

10.2

Qualora la merce sia difettosa e l’Acquirente lo abbia prontamentecomunicato a BASF in conformità a quanto prescritto dal punto10.1, all’Acquirente spetteranno i diritti previsti dalla legge, fermorestando che:

a) BASF ha il diritto di scegliere se eliminare il difetto oppurefornire all’Acquirente merce senza difetti

b) BASF si riserva due tentativi di post-adempimento sulla basedella lettera a). Se essi dovessero fallire, o non fossero accettabili per l’Acquirente, l’Acquirente potrà o recedere dal contratto oppure richiedere la riduzione del prezzo d’acquisto.

c) Per quanto concerne le richieste di risarcimento danni e dirimborso delle spese relative ad un vizio, trova applicazione laclausola 11.

10.3

L’azione per far valere un reclamo da parte dell’Acquirente per vizi della merce si prescrive decorso un anno dalla consegna della merce, salvo la legge non preveda termini di prescrizione diversi.

11. Responsabilità

11.1

Le richieste di risarcimento danni da parte dell'acquirente a causadel ritardo o dell'impossibilità della prestazione sono, tranne in caso di dolo o di grave negligenza, limitate nel loro importo al prezzo diacquisto della parte ritardata o omessa della consegna.

11.2

BASF non è responsabile nei confronti dell’Acquirente in caso diimpossibilità o ritardo nell’adempimento dei propri obblighi difornitura qualora l’impossibilità o il ritardo derivassero dalla correttaosservanza di normative regolatorie o di obblighi di legge connessicon il Regolamento Chimico Europeo REACH alle quali sia tenutol’Acquirente.

12. Compensazione, diritto di ritenzione

L’Acquirente può procedere alla compensazione dei reclami oesercitare il diritto di ritenzione solo in caso di contro reclamo noncontestato ovvero definito con decisione passata in giudicato.

13. Garanzie

In caso di dubbi giustificati sulla solvibilità dell’Acquirente, ed inparticolare in caso inadempimento dell’Acquirente, BASF, conriserva di ulteriori rivendicazioni, potrà revocare i termini dipagamento precedentemente accordati e far dipendere ulterioriconsegne da pagamenti anticipati o dalla concessione di altregaranzie.

14. Forza maggiore

Qualora un evento o circostanza il cui verificarsi sia al di fuori del normale controllo di BASF (compresi eventi naturali, guerre,scioperi, serrate, mancanza di materie prime e di energia,ostacoli nei trasporti e rottura di impianti produttivi, cyberattacchi, incendi, esplosioni, epidemie o pandemie -indipendentemente dal fatto che siano ufficialmente dichiaratetali dall’OMS - provvedimenti delle autorità) sia tale da ridurre ladisponibilità delle merci dall’impianto dal quale BASF riceve lamerce stessa, così che BASF non possa adempiere ai propriobblighi contrattuali (prendendo in considerazione quale baseproporzionale altri obblighi di fornitura), BASF dovrà (i) esseresollevata dalle proprie obbligazioni sulla base di questo contratto nel limite dell’impedimento all’adempimento delle obbligazionistesse e (ii) non avrà alcun obbligo di procurarsi le merci da altrefonti. La prima frase non trova applicazione nel limite in cui taleincidente o circostanza rendano l’adempimento contrattualecommercialmente non conveniente per BASF per un lungoperiodo di tempo oppure accada ai fornitori di BASF. Qualora isopraccitati eventi si prolungassero per un periodo superiore ai3 mesi, BASF avrà diritto di recedere dal contratto senza chel’Acquirente abbia diritto ad alcun indennizzo.

15. Protezione dei Dati e Sicurezza Informatica

15.1

Nel caso in cui l’Acquirente, nell’esecuzione del contratto, ricevaod ottenga, da BASF o da terzi, dati personali relativi acollaboratori di BASF (di seguito definiti “Dati Personali”), troveranno applicazione le seguenti previsioni.

Se il trattamento dei Dati Personali rivelati come sopra indicatonon avverrà per conto di BASF, l’Acquirente sarà autorizzato atrattare detti Dati Personali solo ai fini dell’esecuzione del relativo contratto. L’Acquirente non sarà autorizzato, salvo non siaconsentito dalla legge vigente, a trattare i Dati Personali e in particolare a rivelare e/o analizzare per proprie finalità e/o profilare tali Dati Personali. Questa previsione si applica anche in caso di dati anonimi.

L’Acquirente garantisce che i Dati Personali saranno accessibili solo ai dipendenti dell’Acquirente che abbiano necessità di conoscerli ai fini dell’esecuzione del contratto (principio di necessità). L’Acquirente predisporrà un’organizzazione interna idonea a garantire la conformità con la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. In particolare, l’Acquirente adotterà le misure tecniche ed organizzative adeguate ad assicurare un livello di sicurezza idoneo rispetto al rischio di abuso e perdita dei Dati Personali. L’Acquirente non acquisirà la proprietà oaltri diritti sui Dati Personali e sarà obbligato, secondo le leggivigenti, a correggere, cancellare e/o circoscrivere il trattamento dei Dati Personali. È escluso ogni diritto di ritenzione dell’Acquirentecon riferimento ai Dati Personali.

In aggiunta agli obblighi di legge, l’Acquirente informerà BASF incaso di violazione dei Dati Personali e in particolare in caso diperdita, senza ritardo e comunque entro 24 ore dalla conoscenzadella violazione. Dopo la cessazione del relativo contratto,l’Acquirente dovrà, secondo la legge applicabile, cancellare i DatiPersonali, incluse eventuali copie.

15.2

Maggiori informazioni sulla protezione dei dati in BASF sonodisponibili all’indirizzo: basf.com/datenschutz-eu.

15.3

Riguardo all’inoltro di ordini elettronici da parte dell’Acquirente,BASF fornisce solo le rispettive interfacce. L’Acquirente devetrattare con cura i dati di accesso forniti (username e password).Nel caso di perdita o accesso non autorizzato a questi dati diaccesso, l’Acquirente deve immediatamente informarne BASF.L’Acquirente è responsabile nei confronti di BASF per qualunquedanno risultante dalla tardiva notifica a BASF di tali perdita oaccesso non autorizzato.

16. Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione aquesto contratto o comunque ad esso connessa, sarà competentein via esclusiva il foro del luogo ove BASF ha sede legale. BASFavrà la facoltà di citare in giudizio l’Acquirente avanti detto foroeletto oppure avanti il foro della sede legale dell’Acquirente.

17. Diritto applicabile

Il rapporto contrattuale sarà soggetto alla legge svizzera, esclusal’applicazione delle norme internazionali sul conflitto tra leggi eescluse le norme della Convenzione delle Nazioni Unite suicontratti per le vendite internazionali delle merci del 11 aprile 1980(CISG).

18. Lingua del contratto

Qualora le presenti condizioni generali di vendita fossero rese note all’Acquirente, oltre che nella lingua in cui viene redatto il contrattooriginale, anche in una lingua diversa, ciò verrebbe fattoesclusivamente per agevolarne la comprensione. In caso didifferenze d’interpretazione, fa fede la versione redatta nella lingua originale del contratto.

Versione di maggio 2022

BASF Schweiz AG

Klybeckstrasse 141

CH-4057 Basilea

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